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Da Superando 05 Giugno 2007
Assegni ai nuclei familiari e
correzioni in corsa
(a cura di Carlo Giacobini*)
Corretta da un Decreto della Presidenza del Consiglio una possibile
sperequazione riguardante l'assegno al nucleo familiare, in caso di
figli con disabilità. E anche l'INPS, dopo aver generato confusione
e fraintendimenti sulla materia, si adegua con una recente Circolare
L'assegno al nucleo familiare è una forma di sostegno al reddito che
viene erogata ai lavoratori dipendenti o parasubordinati, ai
pensionati e anche ai lavoratori in mobilità o in cassa
integrazione, in misura diversa a seconda della composizione della
famiglia e del reddito familiare.
In sostanza esso diminuisce (fino allo zero) in corrispondenza
dell'aumentare del reddito familiare e tale "diminuzione" è
proporzionata al numero dei componenti della famiglia.
Nella composizione della famiglia si considerano: il richiedente
dell'assegno, il coniuge non legalmente separato, i figli
(legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente
riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
affidati a norma di legge) di età inferiore ai 18 anni; i figli
maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente
diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano
mantenuti da uno dei nonni.
La norma prevede che vadano computati nel nucleo anche i fratelli,
le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli
e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non
abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di
entrambi i genitori).
La Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006) ha previsto una
misura a favore dei nuclei familiari numerosi, considerando - in
caso di nuclei con almeno quattro figli - anche quelli di età
compresa tra i 18 e i 21 anni, oltre ai figli minori, purché
studenti o apprendisti.
Più in generale la Finanziaria (articolo 1, comma 11 della Legge
296/2006) ha voluto introdurre, rispetto all'assegno al nucleo
familiare, misure di sostegno ancora maggiore per le famiglie meno
abbienti e più numerose, rivedendo le stesse modalità di calcolo. In
estrema sintesi, percepiscono assegni molto inferiori i nuclei con
redditi più elevati, mentre vengono aumentate notevolmente le
prestazioni a favore dei nuclei più disagiati.
Sulla scorta di tali indicazioni, l'INPS ha elaborato e diramato le
prime tabelle di riferimento con la Circolare 13 del 12 gennaio
2007, tabelle che sono state oggetto di parecchie contestazioni,
sfruttate anche sensazionalisticamente, sostenendo l'affermazione
che «a parità di reddito e a parità di numero di componenti, ad un
nucleo familiare in cui è presente un figlio diversamente abile,
spetterebbe meno che a una famiglia con un bambino normodotato».
Si tratta di un'affermazione che non corrisponde completamente al
vero. Fino a certi livelli di reddito, le differenze sono
significative: per i redditi più bassi, infatti, la maggiorazione
nel caso sia presente un figlio disabile è notevole.
Corrisponde invece al vero che, crescendo il reddito, le differenze
si assottigliano sempre di più, fino a diventare paradossalmente
sfavorevoli.
Nel caso ad esempio di un reddito di 50.000 euro, l'assegno è di 20
euro circa, quando non vi è un disabile in famiglia, che diventano
15 se quest'ultimo è presente.
Per tali situazioni, quindi, non conviene più fare riferimento alla
Tabella 14 della Circolare 13, ma alla Tabella 11.
Parecchie sono state le complicazioni che si sono create ed è
indubbio che anche l'INPS, con la Circolare 13, abbia generato non
poca confusione e fraintendimenti, tanto da rendere necessario
l'intervento della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
un Decreto del 7 marzo 2007 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo
l'8 maggio 2007), per precisare che, dal 1° gennaio 2007, «l'assegno
per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con
un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono
soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e
composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei
che non includono soggetti inabili [grassetto nostro, N.d.R.]».
A seguito di tale puntualizzazione, con la Circolare 88 del 18
maggio 2007, l'INPS ha riformulato le Tabelle 14 e 15, che
interessano appunto i nuclei in cui siano presenti soggetti inabili.
Con la medesima Circolare sono state anche impartite istruzioni ai
datori di lavoro affinché vi sia una compensazione sulle eventuali
diminuzioni subite dai lavoratori.
*Responsabile del Centro per la Documentazione Legislativa UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) - Direzione
Nazionale.
Testo pubblicato per gentile concessione del sito HandyLex.org.
http://www.superando.it/content/view/2109/121/
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